TITOLO VIII
IL CONTRATTO
Art. 109
(Stipulazione ed approvazione del contratto)
1. La stipulazione del contratto di appalto
deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel
caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso
ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione
dellofferta nel caso di trattativa privata e di cottimo
fiduciario.
2. Per gli appalti di competenza di Amministrazioni statali,
l'approvazione del contratto deve intervenire entro sessanta
giorni dalla data di stipulazione.
3. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove
prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti,
limpresa può, mediante atto notificato alla stazione
appaltante, sciogliersi da ogni impegno o recedere
dal contratto. In caso di mancata presentazione
dellistanza, allimpresa non spetta alcun indennizzo.
4. Se è intervenuta la
consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori
ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere
provvisionali.
Art. 110
(Documenti facenti parte integrante del contratto)
1. Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
a) il capitolato generale;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati grafici progettuali;
d) l'elenco dei prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza previsti dallarticolo 31 della
Legge;
f) il cronoprogramma.
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.
Art. 111
(Contenuto dei capitolati e dei contratti)
1. Il capitolato generale, i capitolati speciali e i contratti disciplinano, fra laltro, nel rispetto delle disposizioni della Legge e del presente regolamento:
a) il termine entro il quale devono essere
ultimati i lavori oggetto dellappalto e i presupposti in
presenza dei quali il responsabile del procedimento concede
proroghe;
b) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le
sospensioni totali o parziali dei lavori, e i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le
interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in
carenza di presupposti;
c) le responsabilità e gli obblighi dellappaltatore per i
difetti di costruzione;
d) maggiore; i modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore;
e) le modalità di riscossione dei
corrispettivi dellappalto.
Art. 112
(Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico
dell'appaltatore)
1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le
spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei
documenti e disegni di progetto.
2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in
base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui
è stato stipulato il contratto.
3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo
inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal
giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Art. 113
(Anticipazione)
1. Nei casi consentiti dalla legge le stazioni
appaltanti erogano allappaltatore, entro quindici giorni
dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal
responsabile del procedimento, lanticipazione
sullimporto contrattuale nella misura prevista dalle norme
vigenti. La ritardata corresponsione dellanticipazione
obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma
dellarticolo 1282 codice civile.
2. Lanticipazione è revocata se lesecuzione dei
lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso
legale con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.
Art. 114
(Pagamenti in acconto)
1. Nel corso dellesecuzione dei lavori
sono erogati allappaltatore, in base ai dati risultanti dai
documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo
dellappalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal
capitolato speciale ed a misura dellavanzamento dei lavori
regolarmente eseguiti.
2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi
dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti
contabili indicanti la quantità, la qualità e limporto
dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal
capitolato speciale o non appena raggiunto limporto
previsto per ciascuna rata.
3. Nel caso di sospensione dei lavori di
durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante
dispone comunque il pagamento in acconto degli importi
maturati fino alla data di sospensione.
Art. 115
(Cessione del corrispettivo dappalto)
1. Ai sensi dellarticolo 26,
comma 5, della Legge, le cessioni di crediti vantati nei
confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di
corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli
appaltatori a banche o intermediari finanziari
disciplinati dalle leggi in materia bancaria e
creditizia, il cui oggetto sociale preveda
lesercizio dellattività di acquisto di
crediti di impresa.
2. La cessione deve essere stipulata mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificata allamministrazione debitrice.
3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è
efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione
qualora questa non la rifiuti con comunicazione da
notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici
giorni dalla notifica di cui al comma 2.
4.Lamministrazione pubblica, al
momento della stipula del contratto o contestualmente,
può preventivamente riconoscere la cessione da parte
dellappaltatore di tutti o di parte dei crediti che
devono venire a maturazione.
5.In ogni caso, lamministrazione
ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
Articolo abrogato dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
Art. 116
(Ritardato pagamento)
1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate
di acconto rispetto ai termini indicati nel capitolato generale o
speciale sono dovuti gli interessi a norma dellarticolo 26,
comma 1, della Legge
2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato
pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti
dallarticolo 28, comma 9, della Legge, con decorrenza dalla
scadenza dei termini stessi
3. Nel caso di concessione di lavori pubblici
il cui prezzo sia da corrispondersi in più rate annuali,
il disciplinare di concessione prevede la decorrenza
degli interessi per ritardato pagamento.
4. Limporto degli interessi per ritardato
pagamento viene computato e corrisposto in occasione del
pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello
eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o
riserve.
Art. 117
(Penali)
1. I capitolati speciali di appalto e i
contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato
adempimento degli obblighi contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal
responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla
categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento,
nonché al suo livello qualitativo.
3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte
dagli esecutori di lavori pubblici, le penali da applicare sono
stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di
elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel
capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra
lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto
contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per
cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze
legate all'eventuale ritardo.
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al
responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi
nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.
Qualora il ritardo nelladempimento determina un importo
massimo della penale superiore allimporto previsto al comma
3, il responsabile del procedimento promuove lavvio delle
procedure previste dallarticolo 119.
5. Qualora la disciplina contrattuale preveda lesecuzione
della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo
rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui
ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.
Art. 118
(Risoluzione dei contratti per reati accertati)
1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, lopportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Articolo abrogato dall'art. 256 del D.Lgs.163/2006
Art. 119
(Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave
irregolarità e grave ritardo)
1. Quando il direttore dei lavori accerta che
comportamenti dellappaltatore concretano grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da
compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile
del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore
dei lavori formula la contestazione degli addebiti
all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta
del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del
contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori
ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni
del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine,
che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci
giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le
prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno
di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori
verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua
mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti
dellintimazione impartita, e ne compila processo verbale da
trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora linadempimento
permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile
del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
Articolo abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
Art. 120
(Inadempimento di contratti per cottimo)
1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dellappaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante. Articolo abrogato dall'art. 256 del D.Lgs.163/2006
Art. 121
(Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti)
1. Il responsabile del procedimento, nel
comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del
contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione
dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e
l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono
essere presi in consegna dal direttore dei lavori.
2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto
è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore
inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per
affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante
non si sia avvalsa della facoltà prevista dallarticolo 10,
comma 1 ter, della Legge.
Articolo abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
Art 122
(Recesso dal contratto e valutazione del decimo)
1. La stazione appaltante ha il diritto di
recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei
lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato
sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo
posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare
netto dei lavori eseguiti.
3. Lesercizio del diritto di recesso è preceduto da
formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso
non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione
appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo.
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione
appaltante a norma del comma 1sono soltanto quelli già accettati
dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello
scioglimento del contratto.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali
e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove
li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde
all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non
ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
valore delle opere e degli impianti al momento dello
scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i
materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i
predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione
appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero
è effettuato d'ufficio ed a sue spese.
Articolo abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006