TITOLO IX
ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I
Direzione dei lavori
Art. 123
(Ufficio della direzione dei lavori)
2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dellintervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.
Art. 124
(Direttore dei lavori)
1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto
siano eseguiti a regola darte ed in conformità al progetto
e al contratto.
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del
coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto
l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via
esclusiva con lappaltatore in merito agli aspetti tecnici
ed economici del contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità
dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo
quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche meccaniche di questi così come previsto
dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086,
ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui
all'articolo 21 della predetta legge.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i
compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal
presente regolamento nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da
parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi
vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di
manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione,
modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
Art. 125
(Direttori operativi)
1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi
collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che
lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano
eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole
contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente
al direttore dei lavori.
2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore
dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di
legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei
lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e
particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al
direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle
previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi
correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli
interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o
esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono
negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore
dei lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di
collaudo;
Art. 126
(Ispettori di cantiere)
1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere
collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei
lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato
speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da
una sola persona che esercita la sua attività in un turno di
lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di
svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano,
nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali
manutenzioni.
2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i
seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle
forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle
prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in
qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le
apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di
collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative
vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono
stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo
ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) lassistenza alle prove di laboratorio;
f) lassistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di
messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili quando siano stati
incaricati dal direttore dei lavori.
Art. 127
(Sicurezza nei cantieri)
1. Le funzioni del coordinatore per lesecuzione dei
lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza
nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nelleventualità
che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti
dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono
prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i
requisiti necessari per lesercizio delle relative funzioni.
2. Le funzioni del coordinatore per lesecuzione dei lavori
comprendono: