TITOLO IX
ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO II
Esecuzione dei lavori
Sezione prima: Disposizioni preliminari
Art. 128
(Ordini di servizio)
1. Lordine di servizio è latto mediante il quale
sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del
responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da questultimo
allappaltatore. Lordine di servizio è redatto in due
copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato
allappaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta
conoscenza. Lordine di servizio non costituisce sede per la
iscrizione di eventuali riserve dellappaltatore.
2. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore
dei lavori con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a
garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi
nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal
contratto, e stabilisce, in relazione allimportanza
dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei
lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali
attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
Sezione seconda: Consegna dei lavori
Art. 129
(Giorno e termine per la consegna)
1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano
ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il
responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori
alla consegna dei lavori.
2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve
avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di
registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione
del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di
approvazione del contratto quando la registrazione della Corte
dei Conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni
appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data
di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine
decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.
3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed
il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei
lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e
materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento
dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a
carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla
consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che
fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori
tiene conto di quanto predisposto o somministrato
dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi
di mancata stipula del contratto. [Si veda la determinazione
2/2005 dell'Autorità per la consegna dei lavori sotto riserva di legge]
5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti,
capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari.
L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e
capisaldi.
6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in
contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dellarticolo
121; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il
compimento dell'opera o dei lavori.
7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il
direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del
termine contrattuale resta comunque quella della data della prima
convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine
assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha
facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della
stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal
contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso
l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali
nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma
in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato
generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda
tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un
compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui
modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale.
9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere
l'istanza di recesso dellappaltatore non può esercitarsi, con
le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella
consegna dei lavori superi la metà del termine utile
contrattuale.
10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla
stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la
sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso
inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 8 e 9.
11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile
del procedimento ha lobbligo di informare lAutorità
per la Vigilanza sui lavori pubblici. [Si veda la comunicazione
24/1/2002 dell'Autorità sulla modulistica da inviare nei casi contemplati
dal comma 11]
Art. 130
(Processo verbale di consegna)
1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per
l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi
e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti
parte integrante del processo verbale di consegna.
3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 129,
comma 4, il processo verbale indica a quali materiali
l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve
immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione
presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il
direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal
direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso
decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al
responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme
all'appaltatore, ove questa lo richieda.
6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori
possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna
parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dellopera
lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità
delle aree o degli immobili. In caso di urgenza, l'appaltatore
comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di
consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo
verbale di consegna parziale.
7. In caso di consegna parziale lappaltatore è tenuto a
presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli
immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma,
qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la
disciplina dellarticolo 133.
Art. 131
(Differenze riscontrate all'atto della consegna)
1. Il direttore dei lavori è responsabile della
corrispondenza del verbale di consegna dei lavori alleffettivo
stato dei luoghi.
2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il
progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore
dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del
procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze
riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di
redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e
proponendo i provvedimenti da adottare.
3. Qualora lappaltatore intenda far valere pretese
derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi
rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva
sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui
allarticolo 165.
Art. 132
(Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro)
1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nellesecuzione
dellappalto, il direttore dei lavori redige apposito
verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per
accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di
quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e
per indicare le indennità da corrispondersi.
2. Qualora lappaltatore sostituito nellesecuzione
dellappalto non intervenga alle operazioni di consegna,
oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti
sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi
verbali sono dai medesimi firmati assieme allappaltatore
subentrante. Qualora lappaltatore subentrante non
intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalità
indicate all'articolo 129, comma 7.
Sezione terza: Esecuzione in senso stretto
Art. 133
(Sospensione e ripresa dei lavori)
1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea
che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore
dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni
e limputabilità anche con riferimento alle risultanze del
verbale di consegna.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del
procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o
necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con
gli effetti previsti dal capitolato generale.
3. Il direttore dei lavori, con l'intervento
dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il
verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato
linterruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato
al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data
della sua redazione.
4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di
avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane
interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse
possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la
consistenza della forza lavoro e dei mezzi dopera esistenti
in cantiere al momento della sospensione.
5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone
visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta
giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza
della mano dopera e dei macchinari eventualmente presenti e
dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di
contenere macchinari e mano dopera nella misura
strettamente necessaria per evitare danni alle opere già
eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del
direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della
sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al
responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti.
Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo
termine contrattuale.
7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per
cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che
impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,
l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei
lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti,
dandone atto in apposito verbale.
9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo
contrattuale il responsabile del procedimento dà avviso allAutorità. [Si veda la comunicazione
24/1/2002 dell'Autorità sulla modulistica da inviare in questo caso]
Art. 134
(Variazioni ed addizioni al progetto approvato)
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può
essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal
direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione
appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati
all'articolo 25 della Legge.
2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al
pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in
pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere
nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore
dei lavori.
3. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario
introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non
previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il
responsabile del procedimento ed il progettista, promuove
la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone
i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione
appaltante.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni
ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore
lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la
natura dei lavori compresi nell'appalto.
5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento
all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo
25, comma 3, primo periodo della Legge.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se
comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano
impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma
dell'articolo 136.
7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti
che a norma dellarticolo 25, comma 1, della Legge
consentono di disporre varianti in corso dopera è
demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con
apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di
motivato esame dei fatti.
8. Nel caso di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della
Legge, il responsabile del procedimento, su proposta del
direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la
sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la
sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o
della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda
necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi
secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o
provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra
autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla
stazione appaltante. Nel caso previsto dallarticolo 25,
comma 1, lettera b-bis) della Legge la descrizione del
responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle
caratteristiche dellevento in relazione alla specificità
del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle
autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale
della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato
il progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa
rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto
approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono
approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non
alterino la sostanza del progetto.
10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo
accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui
all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, della Legge che
prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per
cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura
si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante
utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da
ribassi conseguiti in sede di gara.
11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono
responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni
derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente
articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze
derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o
addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare
autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad
evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in
materia di beni culturali e ambientali.
Art. 135
(Diminuzione dei lavori)
1. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
Art. 136
(Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non
contemplati nel contratto)
1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione
non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie
diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal
medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si
valutano:
a) desumendoli dal prezziario di cui all'articolo 34, comma 1;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel
contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente
o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data
di formulazione dellofferta.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il
direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal
responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese
rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono
approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile
del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei
lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi
si applica il disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della
Legge.
5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati
e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli
l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti
contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi
s'intendono definitivamente accettati.
Art. 137
(Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore)
1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al
responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa
aspetti tecnici che possono influire sullesecuzione dei
lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro
quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio
fra loro lesame della questione al fine di risolvere la
controversia. La decisione del responsabile del procedimento è
comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro
di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori
redige in contraddittorio con limprenditore un processo
verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in
presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale
è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da
presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni
dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel
termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.
3. Lappaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni
firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del
procedimento con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel
giornale dei lavori.
Art. 138
(Sinistri alle persone e danni alle proprietà)
1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
Art. 139
(Danni)
1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore
ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai
capitolati speciali o, in difetto, entro tre giorni da quello
dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede,
redigendone processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo
stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza
maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle
prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire
i danni.
Art. 140
(Appalto integrato)
1. Nellipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione del contratto a norma dellarticolo 109, il responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che lappaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.
2. Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che lappaltatore provveda alleffettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dellappaltatore.3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui allarticolo 25, comma 1, lettere a), b), c) della Legge, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dellarticolo 136. La stazione appaltante procede allaccertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo.
5. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal capitolato speciale. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dallarticolo 129, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo è effettuato in favore dellappaltatore entro quindici giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nel capitolato speciale allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
6. Qualora il progetto esecutivo redatto dallimpresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dellappaltatore.
7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dallarticolo 122, allappaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dellistanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
Sezione quarta: subappalto
Art. 141
(Subappalto)