TITOLO IX
ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO III
Lavori in economia
Art. 142
(Modo di esecuzione dei lavori)
1. I lavori in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimi.
Comma abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
2. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un responsabile dei procedimento.
Art. 143
(Lavori in amministrazione diretta)
1. Quando si procede in amministrazione diretta, il
responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di
proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori
individuati all'articolo 88.
2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e
noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione
dell'opera.
3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono
comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.
Comma abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
Art. 144
(Cottimo)
1. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per
l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da
ciascuna stazione appaltante, ai sensi dellarticolo 88 e di
importo non superiore a 200.000 Euro. Comma abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
2. Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato
fra almeno cinque imprese ai sensi dellarticolo 78; per i
lavori di importo inferiore a 20.000 Euro si può
procedere ad affidamento diretto. Comma abrogato
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
3. L'atto di cottimo deve indicare:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a
misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione
appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice
denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dellarticolo
120.
4. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a
post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e
pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi
degli affidatari.
Art. 145
(Autorizzazione della spesa per lavori in economia)
1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 88, comma
1,
nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli
interventi compresi nel programma l'autorizzazione è
direttamente concessa dal responsabile del procedimento.
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o
omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per
i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in
economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione
appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei
limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti
per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso
d'asta.
Art 146
(Lavori d'urgenza)
1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è
determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve
risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello
stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori
necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da
tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una
perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura
della spesa e lautorizzazione dei lavori.
Art. 147
(Provvedimenti in casi di somma urgenza)
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun
indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il
tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo
146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di
200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata
in forma diretta ad una o più imprese individuate dal
responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi
incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito
consensualmente con laffidatario; in difetto di preventivo
accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma
5.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato
compila entro dieci giorni dallordine di esecuzione dei
lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette,
unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante
che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei
lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma
urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della
stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese
relative alla parte dellopera o dei lavori realizzati.
Art. 148
(Perizia suppletiva per maggiori spese)
1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma
presunta si riveli insufficiente, il responsabile del
procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere
l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può
superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.