Legge 23 dicembre 1992, n. 498 "Interventi urgenti in materia di
finanza pubblica”
Art. 12.
1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la
realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché
per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che
non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle
competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni,
anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo
della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475,
come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti
interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione
dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto
costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di
nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici
locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e
resta comunque sul mercato.
2.
Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituende società per
azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente locale al capitale
sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione
dell'assemblea;
b)
disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di
confronto concorrenziale, che tenga conto dei princìpi della normativa
comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei
soggetti stessi;
c)
disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il
privato;
d)
disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei
servizi.
3.
Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al comma 1 si
applicano le norme del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e della
direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e successive norme di
recepimento.
4.
Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati approvano le
tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio
economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per
il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
a)
la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale
copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b)
l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c)
l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli
investimenti e della qualità del servizio;
d)
l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le
prevalenti condizioni di mercato.
5.
La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è
determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti
di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto
conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti
da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e
concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista
di cui al comma 1, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi
pubblici.
6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi verifica tuttavia, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.
6-bis. Per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili
nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, che risultino già aggiudicate
ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari gare di appalto e non
attuate per carenza di stanziamenti pubblici, gli enti locali interessati
possono disporre l'avvio dei lavori previa conclusione di un contratto di
programma con organismi finanziari e/o bancari che si impegnino ad anticipare le
somme occorrenti. Al rimborso delle anticipazioni si provvede attraverso i
proventi della gestione sulla base di tariffe da stabilire in conformità ai
criteri di cui al presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone
per lo scopo uno schema di contratto tipo.
7.
Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione
dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria
agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di
partecipazione alla società di cui al comma 1.
8.
Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di
ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la
costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si
applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio
1990, n. 218, e successive modificazioni. L'importo massimo delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'articolo 7 della citata
legge n. 218 del 1990 è fissato in lire 10 milioni, se l'operazione viene
perfezionata entro il 31 dicembre 1994.
9. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, può promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, da un progetto economico-finanziario con l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio comunale, nonché dalla specificazione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono essere sottoposti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo stesso Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nominati in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa presenza nazionale.