Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 35 del 2005,
recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice
di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché
per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali
(competitività)
Art. 5. Interventi per lo sviluppo infrastrutturale
commi da 1 a 11. (omissis)
12. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 118, 119 e 120 del regolamento di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa alla esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
12-bis. In deroga al comma 1-ter dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
12-ter. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
12-quater. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in deroga alla normativa vigente, ivi inclusi gli articoli 2, 10, commi 1-ter e 1-quater, 19, 20, 21, 23, 24 e 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria. L'affidamento con procedura negoziata avviene mediante gara informale, sulla base del progetto originario eventualmente modificato o integrato per effetto di varianti che si fossero rese nel frattempo necessarie, alla quale devono essere invitati almeno dieci concorrenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190.
12-quinquies.
Qualora il fallimento dell'appaltatore o la
risoluzione del contratto per grave inadempimento
del medesimo intervenga allorché i lavori siano già
stati realizzati per una percentuale non inferiore
al 70 per cento, e l'importo netto residuo dei
lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni
appaltanti possono procedere all'affidamento del
completamento dei lavori direttamente mediante la
procedura negoziata senza pubblicazione di bando di
cui al comma 12-quater.
Commi abrogati
dall'art.
256 del D.Lgs.163/2006
commi da 13 a 16-quinquies. (omissis)
16-sexies. All’articolo
32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il comma 2 è sostituito dai
seguenti:
“2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura
civile, salvo quanto previsto all’articolo 9, comma
4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre
2000, n. 398, nonché l’obbligo di applicazione da parte del collegio
arbitrale delle tariffe di cui all’allegato al
predetto regolamento.
2-bis. All’atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una
somma pari all’uno per diecimila del valore della relativa controversia.
2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa
della parte più diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell’albo
previsto dal regolamento di cui al d.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554. Ai giudizi costituiti ai sensi del presente comma si applicano
le norme di procedura di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 dicembre 2000, n. 398".
16-septies. Sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purché risultino rispettate le disposizioni relative all’arbitrato contenute nel codice di procedura civile o nell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16-sexies del presente articolo.
Commi abrogati dall'art. 256 del D.Lgs.163/2006