Articoli estratti del codice di procedura civile
Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha l'obbligo
di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado 0 legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio (autorizzazione ad astenersi; quando (astensione riguarda il capo dell'ufficio (autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.
Art. 815 (Ricusazione degli arbitri)
- La parte può ricusare l'arbitro che essa non ha nominato, per i motivi
indicati nell'art. 51.
La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente
del tribunale indicato nell'art. 810, secondo comma, entro il termine perentorio
di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza
della causa di ricusazione. Il presidente pronunzia con ordinanza non
impugnabile, sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando
occorre, sommarie informazioni.
Art. 820 (Termini per la decisione). - Se le parti non hanno
disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di
centottanta giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono più e
l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine
decorre dall'ultima accettazione. Il termine è sospeso quando è proposta
istanza di ricusazione e Fino alla pronuncia su di essa, ed è interrotto quando
occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.
Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato
pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola
volta il termine e per non più di centottanta giorni.
Nel caso di morte di una delle parti il termine è prorogato
di trenta giorni.
Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la
proroga del termine.
Art. 825 (Deposito del lodo) - Gli arbitri redigono il lodo in tanti
originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna parte
mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato,
entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.
La parte che intende fare eseguire il lodo nel
territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale o in copia
conforme, insieme con l'atto di compromesso o con atto contenente la clausola compromissoria o con documento
equipollente, in
originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nella cui
circoscrizione è la sede dell'arbitrato.
Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo
dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a
trascrizione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la
sentenza avente il medesimo contenuto.
Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia
dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'art. 133, secondo comma,
codice di procedura civile.
Contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo è ammesso
reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale
in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha
emesso il provvedimento reclamato; il collegio, sentite le parti, provvede in
camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.