Legge
7 novembre 2000, n. 327 “Valutazione
dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto"
Art. 1.
(Valutazione dei costi del
lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto)
1. Nella predisposizione delle gare di appalto
e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell’anomalia
delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il
valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come
determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei
diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di
prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, aggiornate in caso
di variazione delle componenti del costo del lavoro.
2. In mancanza di contratto collettivo
applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in
considerazione.
3. Nella valutazione dell’anomalia delle
offerte, quando si tratti di settori non disciplinati dalla legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni, gli enti aggiudicatori sono tenuti altresì a considerare i costi
relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare
congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle
forniture.
4. Sono considerate anormalmente basse ai sensi
e per gli effetti di cui all’articolo 25 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo
evidente dai parametri di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Nell’ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.