L.11 febbraio 1994, n.109
1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attivitą amministrativa
in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualitą ed uniformarsi
a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a
tempestivitą, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e
della libera concorrenza tra gli operatori.
2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle
regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano
e degli enti infraregionali da queste finanziati, i principi desumibili dalle
disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma
economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli
statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione,
anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.
3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23
agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attivitą
amministrativa delle regioni in conformitą alle norme della presente legge.
4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o
abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole
disposizioni.