L.11 febbraio 1994, n.109
Art.
10 (Soggetti ammessi alle gare)
1.
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i
seguenti soggetti:
a)
le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società
cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8
e 9;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma
della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9
della presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche
artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della
presente legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui
alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta,
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e
dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo
13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile,
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma
anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si
applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13
della presente legge;
e-bis) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di
interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.
240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo
13 della presente legge.
1-bis. Non possono
partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.
1-ter. I soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, possono prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento o
di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario
appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un
nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni
economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato, possono
interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è
stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato. [Per
la deroga a tale comma si veda l'art.
5, commi 12bis-12quinquies della L. 80/2005]
1-quater. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, prima di procedere
all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di
offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato
all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci
giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando
di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera
di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i
soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla
escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto
all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7,
nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo
8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci
giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al
concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra
i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non
confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede
alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla
conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
la determinazione 15/2000 dell'Autorità sulla verifica a campione
la determinazione 22/2000 dell'Autorità sul divieto di partecipazione alla gara di società collegate
la determinazione 6/2001 dell'Autorità sulla qualificazione dei consorzi stabili
la nota dell'INAIL 3 luglio 2001 sul rilascio del certificato di regolarità contributiva
la deliberazione n. 263/2001 dell'Autorità su consorzi fra società di cooperative di produzione e lavoro
la determinazione 23/2001 dell'Autorità sulla verifica a campione
la determinazione 10/2002 dell'Autorità di integrazione della determinazione 23/2001
Regolamenti di attuazione
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999), artt. 93-98
il decreto sulla qualificazione (D.P.R. 34/2000)