L.11 febbraio 1994, n.109
Art. 11. (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)
1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle
procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli
stessi secondo quanto previsto dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal
regolamento di cui all'articolo
8, comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico
medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché
posseduti dalle singole imprese consorziate.
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
Regolamenti di attuazione
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999), artt.93-98
il decreto sulla qualificazione (D.P.R. 34/2000)