L.11 febbraio 1994, n.109
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo
11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 formati da non meno di tre
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi,
abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici,
per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una
comune struttura di impresa.
2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei
consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento
stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di
eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la
responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o
concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del
consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre
sei anni dalla data di costituzione.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo
18 della legge 19 marzo 1990, n.
55,
come modificato dall'articolo 34 della presente legge.
5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei
lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza
di tale divieto si applica l'articolo
353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più
di un consorzio stabile [Periodo così modificato dall'art.7, co. 1, lett. f)
L. 166/2002].
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all'articolo
4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti
alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta
la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi
dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive
modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui
al
8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si
applicano fino al 31 dicembre 1997.
8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per
l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da
ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma
stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento
nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
quinquennio. [Comma aggiunto dall'art.7, co. 1, lett. e) L. 166/2002]
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni
possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con
riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per
la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese
consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in
ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda
tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una
con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore,
ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione
per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e
costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo
8, comma 4, lettera e), è in ogni caso
sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle
imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese
consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n.34, la qualificazione è
acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente
superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a
seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di
sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche [Comma
aggiunto dall'art.7, co. 1, lett. e) L. 166/2002].
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
la determinazione 27/2002 dell'Autorità con chiarimenti su
la
la
Regolamenti di attuazione
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999),
il decreto sulla qualificazione (D.P.R. 34/2000)