L.11 febbraio 1994, n.109
Art. 13. (Riunione di concorrenti)
1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee
e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma
1, lettere d) ed e), è ammessa a
condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti,
siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai
sensi dell'articolo 8, per la quota percentuale indicata nel
regolamento di cui al medesimo articolo 8, comma 2, per
ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.
2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1
determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione
nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli
assuntori di lavori scorporabili la responsabilità limitata all'esecuzione dei
lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del
mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli articoli
8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere
posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e
per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere
i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende
assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I
lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma
1. [Periodo aggiunto dall'art. 7, co. 1, lett. f) L. 166/2002].
4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
un'associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo
10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o
consorzio. I consorzi di cui all'articolo
10, comma 1, lettere b) e c) , sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
5. É consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso
l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti.
5- bis. É vietata l'associazione in partecipazione. É vietata qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di
cui all'articolo
10, comma 1, lettere d) ed e) , rispetto a quella risultante dall'impegno
presentato in sede di offerta.
6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei
concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o
successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.
7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai
lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una o
più di tali opere superi
altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non
possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai
soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di
realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del
presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal
regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente
comma. Per le medesime speciali categorie di lavori, che
siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere
artificiosamente suddiviso in più contratti.
[Periodo aggiunto dall'art. 7, co. 1, lett. f) L. 166/2002]
[Vedi anche: art. 30 del D.P.R.
34/2000; art. 72 D.P.R. 554/1999]
8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di
concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d),
nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie
prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o
alle categorie prevalenti e cosi definiti nel bando di gara, assumibili da uno
dei mandanti.
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
la
determinazione 13/2000
dell'Autorità sui raggruppamenti di professionisti
la determinazione 27/2002 dell'Autorità sul divieto di subappalto dopo la Merloni quater
Regolamenti di attuazione
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999), artt.72-75 e 95
il decreto sulla qualificazione (D.P.R. 34/2000)