L.11 febbraio 1994, n.109
Art. 14. (Programmazione dei lavori pubblici)
1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di
importo superiore a 100.000 euro si svolge
sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già
previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente
all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. [Comma
così modificato dall'art. 7, co. 1, lett. g, L. 166/2002]
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità
e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui
al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando
esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli
obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al
soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali,
tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono
l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di
sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In
particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i
bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori
finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica.
Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi
pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
per almeno sessanta giorni consecutivi.
3. Il programma triennale
deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da
ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del
patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti
esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità
di finanziamento con capitale privato maggioritario.
[Comma così modificato dall'art. 7, co. 1, lett. g, L.
166/2002]
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che,
al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter,
possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di
superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e
valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica,
architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la
documentazione catastale e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal
programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti
salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le
modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari
ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è
subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000
euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di
importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai
sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di
manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi
accompagnata dalla stima sommaria dei costi.[Comma
così modificato dall'art. 7, co. 1, lett. g, L. 166/2002]
7. Un lavoro [o un tronco di lavoro a rete: parole soppresse
dall'art. 7, co. 1, lett. g, L. 166/2002]
può essere inserito nell'elenco
annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero
lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state
quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione
dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del
personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità,
fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono
essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti
locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un
anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e
fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo
o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni
di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi quarto
e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e
dell'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere
approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte
integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo
stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri
enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci,
nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere
realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi
risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento
della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili
a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si
applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di
cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di
finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il
programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi
tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori
pubblici. I
programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che
ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della
difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per
quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e
consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro
compatibilità con i documenti programmatori vigenti.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10
si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla
pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal
secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno.
13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione
aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza dei lavori.
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
la
determinazione 14/2000
dell'Autorità sulla competenza della Giunta ad approvare il progetto
preliminare
la
determinazione 2/2002
dell'Autorità sulle forme di pubblicità per l’adeguamento
dell’elenco dei lavori nel piano annuale e nel programma triennale delle
opere pubbliche
Il Comunicato del 16 ottobre 2002 dell'Autorità su Oneri di pubblicità e trasmissione programmi triennali
la Circolare n. 685 del 7 maggio
2004 sulla pubblicazione dei programmi triennali
la Circolare n.
1618 del 16 dicembre 2004
con chiarimenti sulla pubblicazione dei programmi triennali
Regolamenti di attuazione
In attuazione di questo articolo si confronti:
il decreto 9 giugno 2005 sugli schemi tipo per la programmazione dei lavori pubblici (che sostituisce il DM 22/6/2004, il DM 21/6/2000 e la sua interpretazione autentica)
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999)