L.11 febbraio 1994, n.109
Art. 15 (Competenze dei consigli comunali e provinciali)
1. All'articolo 32, comma 2, della legge
8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, la lettera b) è
sostituita dalla seguente:
“b)
I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i
programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali
e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed
urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le
eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;”
[l'art. 32, più volte modificato, è ora confluita nel Testo unico Enti locali]
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
la determinazione 14/2000 dell'Autorità sulla competenza della Giunta ad approvare il progetto preliminare