L.11 febbraio 1994, n.109


Art. 15
(Competenze dei consigli comunali e provinciali)

 


1. All'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;”

[l'art. 32, più volte modificato, è ora confluita nel Testo unico Enti locali]

 

Interpretazioni


Su questo articolo si confronti: