L.11 febbraio 1994, n.109
(Attività di progettazione)
1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre
livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed
esecutiva, in modo di assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi
3, 4 e 5 sono di norma necessarie per
ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento
nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed
alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi
3, 4 e 5 insufficienti o eccessive,
provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni
della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle
eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali, e
all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio,
della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le
indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in
relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici, per l'individuazione
delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali
e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà
inoltre consentire l’avvio della procedura espropriativa. [Per
la verifica preventiva di interesse archeologico, si veda la L.
109/2005]
[3-bis. Con riferimento ai lavori
di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, il progetto preliminare
dell'intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da
un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della
vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle
caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da realizzare. [Comma
aggiunto dall'art. 7, co. 1 lett. h) L. 166/2002 e pèoi abrogato dall'art.
12 del D.Lgs. 30/2004]
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed
approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri
utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei
materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio
di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale
descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei
volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di
fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla
natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle
strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo
metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo
geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi ed i
sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico
estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo,
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto
e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che
ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e
prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni,
dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici
nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal
capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo
metrico-estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base
degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali
ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici,
di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del
sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito
piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con
le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 3.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento
di cui all'articolo 3, con
riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo
presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri,
contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari
livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla
vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri
relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n.494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e
specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto
esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi
riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per
gli edifici esistenti fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei
bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti
aggiudicatori o realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della
esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con
particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della
accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie
all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i
lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
Circolare
del Ministero dei Lavori pubblici del 7 settembre 2000 sull'obbligo di
redazione del documento preliminare alla progettazione dopo il 28
luglio 2000
la determinazione 8/1999 dell'Autorità sulla possibilità di frazionamento degli incarichi e sulla necessaria unitarietà della progettazione
la
determinazione 49/2000
dell'Autorità su rimborsi spese, compensi e tariffa professionale
ingegneri e architetti
la
determinazione 4/2001
dell'Autorità su contenuti del progetto esecutivo e sua cantierabilità
la determinazione 3/2004 dell'Autorità su appalti di progettazione e di supporto alla progettazione
la determinazione 9/2005 dell'Autorità su livelli di progettazione
Regolamenti di attuazione
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999),