L.11 febbraio 1994, n.109
Art. 17 (Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei
lavori e accessorie)
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e
del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo
14, sono espletate:
a) dagli uffici tecnici
delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i
comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità
sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di
bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli
24, 25 e 26
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1815 [Legge recante norme su
“Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza”]
e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento
agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; [lettera
modificata dall'art. 7, co.1, lett. i) L. 166/2002]
e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera
a);
f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d),
e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo
13 in quanto compatibili.
g-bis) da consorzi
stabili di società di professionisti di cui al comma 6,
lettera a), e di società di ingegneria di cui al comma 6,
lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati
che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in
modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo
12. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini
della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e
attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in
servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata
nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto
stabilito dall'articolo 12, comma
8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società
di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le
disposizioni di cui ai commi 4, 5,
6 e 7 del predetto articolo
12. [lettera
modificata dall'art. 7, co.1, lett. i) L. 166/2002]
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere
a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati
all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli
ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione
aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra
amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in
un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di
progettazione.
3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per
intero [parole aggiunte dall'art. 145, comma 89
della Finanziaria 2001], a
carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la
copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati
della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti
esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo
svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in
caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti,
ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di
svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale
complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità
di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che
richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere
accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere
affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e
g). Le società di cui al comma 1, lettera f), singole ovvero
raggruppate ai sensi del comma 1, lettera g), possono essere
affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i
corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i
casi di opere di speciale complessità e che richiedano una specifica
organizzazione.
[Periodo
soppresso dall'art. 7, co.1, lett. i) L. 166/2002]
5. Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare di cui all'articolo
3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.
a) società di
professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme
delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro
quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al
capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I
soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti
che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge
23 novembre 1939, n. 1815 [Legge recante norme su “Disciplina
giuridica degli studi di assistenza e di consulenza”]. Ai corrispettivi delle società si applica il
contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse
di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del
progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle
rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti; [lettera
modificata dall'art. 7, co.1, lett. i) L. 166/2002]
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del
titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro
quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi
relativi alle predette attività professionali si applica il contributo
integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di
previdenza di categoria cui ciascun firmatario del
progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle
rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti [lettera
modificata dall'art. 7, co.1, lett. i) L. 166/2002 e, successivamente, dall'art.
24 della Legge Comunitaria 2004];
7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono
possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo.
Fino all'entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto comma
6, lettera b), devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo
professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica
attinente alla attività prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo
albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli
indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle
prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle
quali controfirmano gli elaborati.
8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario
dell'incarico di cui ai commi 4 e 14, lo
stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre
essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento
definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani
professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione. All'atto
dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità
contributiva del soggetto affidatario [periodo
aggiunto dall'art. 7, co.1, lett. i) L. 166/2002].
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli
appalti o alle concessioni di lavori pubblici nonché agli eventuali subappalti
o cottimi per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai
medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di
incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si
determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice
civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario
dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di
supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
10. Per l'affidamento degli incarichi di progettazione di
importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive
modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e successive modificazioni, le disposizioni
ivi previste. [Comma
modificato dall'art. 7, co.1, lett. i) L. 166/2002].
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia
compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi,il regolamento disciplina
le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in
alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata
adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i princìpi generali della
trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità
tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
[Comma
modificato dall'art. 7, co.1, lett. i) L. 166/2002].
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei
lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti
per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma
1, lettere d), e), f) e g), nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. [Comma
modificato dall'art. 7, co.1, lett. i) L. 166/2002
e, successivamente, dall'art. 24 della Legge Comunitaria 2004].
12-bis. Le stazioni appaltanti non possono
subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della
progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse
all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione
stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le
condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a
quanto previsto dagli articoli 9 e
10 della legge 2 marzo 1949, n.
143, e
successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il
conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei
lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei
corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui
al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe
previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi
inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo
1958, n.143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n.340.
Ogni patto contrario è nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad
applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.96 del 26 aprile 2001 [Comma
aggiunto dall'art. 7, co.1, lett. i) L. 166/2002].
13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via
prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o
del concorso di idee. A tali concorsi si
applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e
12.
14. Nel caso in cui il valore delle attività di
progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di
applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della
direzione lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente
previsto dal bando di gara della progettazione. [Comma
modificato dall'art. 24 della Legge Comunitaria 2004].
14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini
della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando
le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote
percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di
progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso
decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi
alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari
assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività
di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché le
attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in
materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad
applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare
si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo
sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il
progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote
fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per
i capitolati e i contratti.
14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché
ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal
comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. [Riduzione
del 20% dei minimi tariffari per
la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico con
onere a
carico dello Stato e degli altri enti pubblici] sono minimi inderogabili
ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto
contrario è nullo.
14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario
non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative
alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a
misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e
di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la
responsabilità del progettista.
14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
14-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera b) , operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la
realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a società di
ingegneria di cui al comma 1, lettera f) , che siano da essi
stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari
media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre
anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono
controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile.
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
Circolare
del Ministero dei Lavori pubblici del 7 settembre 2000 sull'applicabilità
del Regolamento ai progetti in corso alla data del 28 luglio 2000
L'atto
di regolazione 6/1999 dell'Autorità su incarichi di progettazione
dei tecnici interni alla P.A.
la
determinazione 8/1999
dell'Autorità sulla possibilità di frazionamento degli incarichi e
sulla necessaria unitarietà della progettazione
la
determinazione 3/2000
dell'Autorità sulle clausole di riserva ai professionisti residenti
la
determinazione 5/2000
dell'Autorità sull'importo minimo stimato in caso di affidamento di
incarico di progettazione e direzione lavori
la
determinazione 9/2000 dell'Autorità
sull'affidamento di incarichi tecnici da parte di aziende sanitarie dopo
il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Riforma Servizio Sanitario
Nazionale)
la
determinazione 19/2000
dell'Autorità sul divieto di subappalto di incarichi tecnici e relazioni
geologiche
la
determinazione 21/2000
dell'Autorità su incarichi tecnici a dipendenti pubblici da parte di Commissari
straordinari per la protezione civile
la
determinazione 57/2000
dell'Autorità su albi di
professionisti per incarichi inferiori a 40 mila euro, necessità di
motivare la scelta e competenze di ingegneri e architetti
la
determinazione 2/2002
dell'Autorità sul frazionamento
degli incarichi di progettazione
la
determinazione 3/2002
dell'Autorità sulla relazione geologica
la
deliberazione 115/2002
dell'Autorità sul bando di progettazione esecutiva
la
deliberazione 179/2002
dell'Autorità sull'affidamento di incarichi di progettazione a
professori universitari
la
determinazione 27/2002
dell'Autorità sull'applicazione della
legge 1 agosto 2002 n. 166
la determinazione 30/2002 dell'Autorità sull'affidamento di incarichi di progettazione a seguito della legge 1 agosto 2002 n. 166
Circolare del Ministero Infrastrutture del 26 novembre 2002 sull'applicabilità del D.M. 4 aprile 2001
la determinazione 4/2003 dell'Autorità sull'affidamento di incarichi di direttore dei lavori e rapporti con l'appaltatore
la determinazione 20/2003 dell'Autorità sulla documentazione da presentare in caso di appalto di servizi tecnici di importo superiore a 100.000 euro
la determinazione 1/2006 dell'Autorità su affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro
Regolamenti di attuazione
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999),
il Decreto Ministero della Giustizia 4 aprile 2001 sui corrispettivi per le attività di progettazione e le altre attività previste dall'art. 17, comma 14 bis della Merloni.
il Decreto Ministero Attività Produttive 12 marzo 2004 sugli schemi tipo di polizze tipo per coperture assicurative previste dall'art. 17, comma 3 della Merloni.