L.11 febbraio 1994, n.109
Art. 19. (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)
01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati
esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori
pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 6.
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono
contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un
soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per
oggetto:
a) la sola esecuzione dei
lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva
di cui all'articolo 16, comma 5,
e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2,
comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;
2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più
del 60 per cento del valore dell'opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro [lettera
modificata dall'art. 7, co. 1, lett. l) L. 166/2002]
1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1,
lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo
16, comma 4.
1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma
1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o
deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto
esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando
indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo
a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a
quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione.
L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta.
L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di
introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n.554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il
responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista
qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare la conformità
con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unità progettuale. Al
contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento del
progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità. [comma
aggiunto dall'art. 7, co. 1, lett. l) L. 166/2002]
[1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste
dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, non sono
suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad
altre categorie di opere generali e speciali individuate dal regolamento di cui
all'articolo 3, commi 2 e 3,
e dal regolamento di cui all'articolo 8, comma
2. L'affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici comprende, di regola,
l'affidamento dell'attività di progettazione successiva a livello preliminare. [comma
aggiunto dall'art. 7, co. 1, lett. l) L. 166/2002 e poi abrogato dall'art.12
D.Lgs. 30/2004]
1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità,
qualora la stazione appaltante non abbia già adottato un proprio sistema di
qualità, è fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti
qualificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore
dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione
appaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti dall'appaltatore";
[comma aggiunto dall'art. 7, co. 1, lett. l) L. 166/2002]
2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta
fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori
pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e
direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di
gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.
Qualora necessario [parole
così modificate dall'art. 7, co. 1, lett. l) L. 166/2002], il soggetto concedente assicura al concessionario il
perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche
mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di
prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di
godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati,
la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in
concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di
interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo
14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai
sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n.410. Qualora il soggetto concedente disponga di
progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle
prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della
progettazione e al suo completamento da parte del concessionario. [comma
modificato dall'art. 7, co. 1, lett. l) L. 166/2002].
2-bis. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di
assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una
durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della
concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2
sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle
condizioni del mercato. I
presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da
richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le
variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o
condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano
nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività
previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del
piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante
rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga
del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta
revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le
variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al
concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del
concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni
dell'articolo 37-septies, comma 1, lettere a) e
b), e comma 2. Il contratto deve contenere il
piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la
specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché
l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della
concessione. [comma
modificato dall'art. 7, co. 1, lett. l) L. 166/2002].
2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere
destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto
funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al
concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera. [comma
aggiunto dall'art. 7, co. 1, lett. l) L. 166/2002].
2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo
37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed
alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno
diritto di voto. [comma aggiunto dall'art. 7, co. 1, lett. l) L. 166/2002].
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto
privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante
di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni
aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai
Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai
sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a
corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865,
allegato F; salvo il caso di cui al comma 5, i contratti di cui al comma 1, lettera
b), numeri 1), 2) e 4), del presente articolo, sono stipulati a corpo.
[comma modificato
dall'art. 7, co. 1, lett. l) L. 166/2002].
5. È in facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della
legge 20 marzo 1865. n. 2248, allegato F, i contratti di cui al comma
1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti di appalto relativi a
manutenzione, restauro e scavi archeologici nonché quelli relativi alle opere
in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni. [comma modificato
dall'art. 7, co. 1, lett. l) L. 166/2002].
5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che
la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei
lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto
esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.
5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il
corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento
all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti
all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui all'articolo
14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo
restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di
collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per
l'immissione nel possesso dell'immobile.
5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola
acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente
l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in
favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e
alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate
relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei
lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per
l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta
congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per
l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo
3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della
stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonché le
modalità di aggiudicazione.
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
Circolare
del Ministero dei Lavori pubblici del 7 settembre 2000 sull'applicabilità
del Regolamento ai progetti in corso alla data del 28 luglio 2000
la
determinazione 12/2000
dell'Autorità su attività di progettazione e concessione
la
determinazione 3/2000 dell'Autorità
sulle clausole di riserva ai professionisti residenti
la
determinazione 5/2000 dell'Autorità
sul divieto
di affidamento a soggetti pubblici o di diritto privato dell’espletamento
delle funzioni e delle attività di stazione appaltante [cfr. anche
punto 11 dell'atto di regolazione 6/1999]
la
deliberazione 291/2001 dell'Autorità
sull'appalto integrato
la
circolare 3944/2002 del
Dipartimento Politiche comunitarie sulle procedure di affidamento delle
concessioni di servizi e di lavori
la
determinazione 27/2002 dell'Autorità
sull'appalto integrato dopo la Merloni quater
la
risoluzione n. 395 dell'Agenzia
Entrate sul trattamento fiscale del prezzo previsto dall'art. 19, comma 2
la
determinazione 1/2003 dell'Autorità
sulla forma dell'offerta progettuale
la deliberazione 22/2003 dell'Autorità sul bando di gara e appalto integrato
Regolamenti di attuazione
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999),