L.11 febbraio 1994, n.109
Art.
2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)
[Articolo sostituito dall'art. 7, co. 1, lett. a) L. 166/2002]
1.
Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del
regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se
affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di
costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di
opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica. Nei
contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di
servizi quando comprendano lavori, si applicano le norme della
presente legge qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento.
Quest’ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere
meramente accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto. [Periodi
modificati dall'art. 26 della Legge Comunitaria 2004]
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui
all'articolo
3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni
locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di
diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della presente legge;
3.
Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della presente legge
in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo
quanto previsto per gli appalti a terzi dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio,
del 14 giugno 1993, nonché in materia di qualificazione degli esecutori di
lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate
o controllate, individuate ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si
applicano le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di
lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione, di
affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per
cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione oppure possono
invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la
percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della
concessione che essi intendono affidare a terzi. Per la realizzazione delle
opere previste nelle convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002,
ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i
concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per
cento dei lavori, applicando le disposizioni della presenta legge ad esclusione
degli articoli 7, 14,
19, commi 2 e 2-bis, 27,
32 e 33. È fatto divieto ai soggetti di cui al
comma 2,
lettera a), di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al
di fuori delle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo
aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere
data comunicazione in Parlamento.
4. I soggetti di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano le disposizioni della presente
legge per i lavori di cui all’articolo
8, comma 6, del medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori
riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si
applicano le disposizioni del regolamento di cui all’articolo
3, comma 2, relative all’esecuzione dei lavori, alla contabilità dei
lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni
legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti
di forniture e servizi restano comunque regolati dal solo decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi
eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti
abilitanti all’attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto
comma dell’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni, o di quanto agli interventi assimilabile; per le singole opere
d’importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad
affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata
direttiva 93/37/CEE.
6. Le disposizioni della presente
legge, ad esclusione dell’articolo 8, non si applicano
ai contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo
119 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
ed all’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai
contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al
comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di
tutela di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
7. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
l'atto di regolazione 2/1999 dell'Autorità sull'applicabilità della Merloni ai settori esclusi
la determinazione 13/1999 dell'Autorità sulla nozione di contratti misti
la determinazione 29/2000 dell'Autorità sul contrasto tra legislazione regionale e normativa nazionale in materia di qualificazione
la determinazione 32/2000 dell'Autorità sull'applicabilità della legge quadro da parte di una società consortile comunale
la determinazione 33/2000 dell'Autorità sulla nozione di organismo di diritto pubblico e società miste
la determinazione 6/2000 dell'Autorità sulla normativa applicabile da una S.p.A. comunale
la determinazione 9/2000 dell'Autorità sull'affidamento di incarichi tecnici da parte di aziende sanitarie dopo il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Riforma Servizio Sanitario Nazionale).
l'atto di regolazione 5/2001 dell'Autorità su appalti di lavori e appalti di forniture
la determinazione 27/2002 dell'Autorità sull'ambito di applicazione della Merloni dopo la L. 166/2002
la Circolare 2136/2003 del Ministero Infrastrutture sugli appalti misti
la determinazione 3/2005 dell'Autorità sugli appalti misti
Regolamenti di attuazione
In attuazione di questo articolo si confronti:
il D.P.C.M. 517/1997 sull'applicazione della legge quadro da parte di soggetti operanti nei settori esclusi
il Comunicato Ministero Economia sui limiti di soglia degli appalti pubblici dal 1 gennaio 2004
il Comunicato Ministero Economia sui limiti di soglia degli appalti pubblici dal 1 gennaio 2006