L.11 febbraio 1994, n.109
Art. 20. (Procedure di scelta del contraente)
1. Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati
mediante pubblico incanto o licitazione privata.
2. Le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidate
mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto almeno
di livello preliminare
corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali
indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad
oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2,
lettera b), nonché le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base
della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del
progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice [comma
modificato dall'art. 7, co. 1, lett. m) L. 166/2002]..
3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o
trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla
presente legge.
4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti
appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo pari
o superiore a 25.000.000 di euro, per speciali lavori o per la realizzazione di
opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione
richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni
tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un
progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16,
nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle
prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta
ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo. [comma
modificato dall'art. 7, co. 1, lett. m) L. 166/2002].
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
la
determinazione 12/2000
dell'Autorità su attività di progettazione e concessione
la
nota illustrativa dell'Autorità
sui bandi di gara
la
determinazione 53/2000
dell'Autorità sul criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa
Regolamenti di attuazione
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999),