L.11 febbraio 1994, n.109
Art. 21. (Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici)
1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione
privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato:
a) per i contratti da
stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara
ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi
di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973,
n. 14, per quanto compatibile;
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei
lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi
unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta
a prezzi unitari.
[La Corte di giustizia della Comunità Europea ha
ritenuto non conforme alla direttiva 93/37/CEE tale comma nella parte in cui non
consente alle amministrazioni aggiudicatrici, nelle procedure aperte e ristrette,di
scegliere caso per caso tra il criterio del prezzo più basso e quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa].
1-bis . Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore al
controvalore in euro di 5 milioni di DSP con il criterio del prezzo più basso di cui al comma
1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di
cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano
la predetta media. [A tal fine la pubblica amministrazione prende in
considerazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione
delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del
procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle
condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione,
comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori
minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali: periodo
soppresso dall'art. 7, co.
1, lett. n) L. 166/2002]. Le
offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da
giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate
nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo
non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Il
bando o la lettera di invito devono precisare le modalità di presentazione
delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per
l'ammissibilità delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli
elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame
delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere
l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i
documenti giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito
della ulteriore verifica, in contraddittorio. Relativamente ai
soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria,
l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto
stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di
esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide
risulti inferiore a cinque. [comma modificato dall'art.
7, co. 1, lett. n) L. 166/2002]
1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico
incanto o licitazione privata può essere effettuata con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi
di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo
superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente
tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni
progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente
migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore. [comma
aggiunto dall'art. 7, co.
1, lett. n) L. 166/2002]
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché
l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in
considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da
realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui all'articolo
19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle
tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto
o il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui
al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da
consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più
vantaggiosa.
4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma
2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le
norme stabilite dal regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la
scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è
composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti
nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è
presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna
altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori
oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano
funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel
quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non
possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni
aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non
possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale
incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio
provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa
riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono
esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle
commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata
in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente
illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle
seguenti categorie:
a) professionisti con almeno
dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito
di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati
proposte delle facoltà di appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di
rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle
offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del
progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.
[8-bis. L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di
tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n.490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di DSP, è disposta
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo
quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo e l'apprezzamento dei
curricula in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella
scheda tecnica di cui all'articolo 16, comma
3-bis. In questa ipotesi, all'elemento prezzo dovrà essere comunque
attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati. [comma
aggiunto dall'art. 7, co.
1, lett. n) L. 166/2002 e poi abrogato dall'art.
12 D.Lgs. 30/2004]
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
la
Circolare del
Ministero Lavori Pubblici in materia di offerte anomale
la
determinazione 3/1999 dell'Autorità
su discordanza del prezzo in cifre e quello in lettere
la
determinazione 4/1999 dell'Autorità
sulle offerte anomale
la
nota illustrativa
dell'Autorità sui bandi di gara
la
determinazione 4/2000 dell'Autorità
sulle modalità di nomina della commissione giudicatrice
la
determinazione 45/2000 dell'Autorità
su offerta a prezzi unitari e verifica dell'anomalia (ante il 28
luglio 2000)
la
determinazione
53/2000 dell'Autorità sul criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa
la
determinazione 17/2001 dell'Autorità
sull'aggiudicazione in presenza di un'unica offerta
la
circolare 3945 del Dipartimento
Politiche comunitarie su offerte anomale e sentenza Corte Giustizia CE
27/11/2001
la
determinazione 9/2002 dell'Autorità
su offerte anomale e trattative private
la
determinazione 27/2002 dell'Autorità
su aggiudicazione sulla base dell' offerta economicamente più
vantaggiosa
dopo la Merloni quater
la determinazione 6/2005 dell'Autorità su offerte anomale e su aggiudicazione sulla base dell' offerta economicamente più vantaggiosa
Regolamenti di attuazione
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999)