Art. 22. (Accesso alle informazioni)
1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni
di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto all'amministrazione
aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla
normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a
terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
a)
l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti,
prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.
2. L’inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i
pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione
dell'articolo 326 del codice penale [Rivelazione di
segreti d'ufficio].
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
la
determinazione 25/2000
dell'Autorità sull'accesso alle informazioni
Regolamenti di attuazione
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999)