L.11 febbraio 1994, n.109

Art. 23. (Licitazione privata e licitazione privata semplificata)

 


1. Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.

 


1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), hanno la facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto.

 


1-ter. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1-bis del presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8, comma 7. [comma modificato dall'art. 7, co. 1, lett. o) L. 166/2002]

 

 

Interpretazioni


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Regolamenti di attuazione

 

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