L.11 febbraio 1994, n.109
Art. 23. (Licitazione privata e licitazione privata semplificata)
1. Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi
importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che
siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.
1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a)
e b), hanno la facoltà di invitare a presentare
offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma
1-ter del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano
qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto.
1-ter. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle gare di cui al
comma 1-bis del presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), possono
presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono presentare domande in numero
pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numero compreso
fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica quanto
previsto dal comma 4 dell'articolo 13. Ogni
domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le
domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della
vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso
delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.34,
di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di
non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo
periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a
campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l'anno
finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false
dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo
8, comma 7. [comma modificato dall'art. 7, co. 1,
lett. o) L. 166/2002]
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
la
Circolare del Ministero 1
marzo 2000 (punto E) su qualificazione e licitazione privata
semplificata
la
Circolare del Ministero 22
giugno 2000 (punto E) su qualificazione e licitazione privata
semplificata
la
nota illustrativa dell'Autorità
sui bandi di gara
la
deliberazione 27/2003 dell'Autorità
sulla licitazione semplificata
Regolamenti di attuazione
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999)