L.11 febbraio 1994, n.109
1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso
per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
0a)
lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro;
a) lavori di importo
complessivo compreso fra oltre 100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla
contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro, nel caso di ripristino
di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da
eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza
attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano
incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli
appalti;
[c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000
euro, per lavori di
restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di
cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni. [lettera
modificata dall'art. 7, co. 1, lett. p) L. 166/2002 e poi abrogata dall'art.
12 D.Lgs. 30/2004]
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e
comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti
sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono
possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante
pubblico incanto o licitazione privata.
4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine
dell'applicazione del presente articolo.
5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma
1, lettera b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere
invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.
[5-bis. L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c),
il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara
informale sulla base di quanto disposto dall'articolo 21,
comma 8-bis, alla quale devono essere invitati
almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati
ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. Per
l'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui
importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono
procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia.
In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza,
in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la
scelta in relazione alle prestazioni da affidare. [comma aggiunto dall'art.
7, co. 1, lett. p) L. 166/2002
e poi abrogato dall'art. 12 D.Lgs.
30/2004]
6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200.000 ECU., fatti
salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a
mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal
regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo
3, comma 7-bis, e degli organismi di cui agli
articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del
comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
[Comma così modificato dall'art. 1, co. 240, L. 311/2004]
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a
trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da
appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
[7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di
tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n.490, è ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto
esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto
inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, che siano
diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all'intervento
nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente o
economicamente separati dall'appalto principale senza grave inconveniente per il
soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall'esecuzione
dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
L'importo dei lavori complementari non può complessivamente superare il 50 per
cento dell'appalto principale [comma aggiunto dall'art. 7, co. 1, lett. p) L.
166/2002 e poi
abrogato dall'art. 12 D.Lgs. 30/2004].
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
la
determinazione 1/2000 dell'Autorità
su affidamento a trattativa privata di lotti funzionali
la
determinazione 18/2000
dell'Autorità su trattativa privata e inerzia dell'amministrazione
la
determinazione 26/2000
dell'Autorità su affidamento a trattativa privata di opere complementari
la
determinazione 30/2000
dell'Autorità sul ricorso a trattativa privata in luogo di
perizia suppletiva e di variante [cfr. anche det.
16/2000]
la
comunicazione 24/1/2002
dell'Autorità con la modulistica da inviare in caso di ricorso a trattativa privata
la determinazione 4/2004 dell'Autorità sul ricorso a trattativa privata ai sensi di leggi speciali e ordinanze di emergenza
la
comunicazione 8/6/2005
dell'Autorità con la procedura informatica per l'invio della modulistica in caso di ricorso a trattativa privata
la determinazione 5/2005 dell'Autorità
su frazionamento ed accorpamento di appalti di lavori pubblici
Regolamenti di attuazione
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999)