L.11 febbraio 1994, n.109
Art. 25. (Varianti in corso d'opera)
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista
ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti
motivi:
a) per esigenze derivanti da
sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta
possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo,
significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre
che non alterino l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui
quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti
o non prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua
utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti
dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della
progettazione di cui al comma 1, lettera d)
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli
interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori
di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per
tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non
comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione
dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione,
le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo
in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento
dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma
stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il
quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede
alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato
l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori
non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione,
il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
la
determinazione 16/2000
dell'Autorità sulle perizie di variante in sanatoria
la
determinazione 30/2000
dell'Autorità sulle perizie suppletive e di variante
la
determinazione 43/2000
dell'Autorità sulla partecipazione al fondo di progettazione dei tecnici
incaricati della progettazione
e/o direzione lavori in caso di perizie di variante e suppletive
la
determinazione 1/2001
dell'Autorità sui profili interpretativi in materia di varianti
la determinazione 2/2003 dell'Autorità su carenze del Piano di sicurezza e coordinamento e possibilità di integrazioni in corso d'opera
Regolamenti di attuazione
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999),
il Capitolato generale (D.M. 145/2000), artt. 10 e ss.