L.11 febbraio 1994, n.109
Art. 26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici)
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli
di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti
dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal
capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e
moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà,
trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire
ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile[Eccezione d'inadempimento],
ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta
giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli
altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione
dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile [Revisione
del prezzo per onerosità o difficoltà di esecuzione].
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel
prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il
tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per
cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto
per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto
del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno,
nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima
applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
4-bis. In deroga a quanto
previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per
effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con
il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o
in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle
risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di
variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da
costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantità accertate dal
Direttore dei lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30
giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le
variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione
più significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si
applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A
tal fine il primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i prezzi dei
materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l'anno
2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio
2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.
4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le
somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non
inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le
somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei
soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di
tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati
finanziati dal CIPE stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori
o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezziari, con
particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati
alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo
legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dell'entrata in vigore
della presente norma, i prezziari cessano di avere validità il 31 dicembre di
ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia
intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti
soggetti, i prezziari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con
le regioni interessate.
[Commi da 4bis a 4septies inseriti dall'art. 1 della L. 311/2004]
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 [Legge
recante norme su “Disciplina della cessione dei crediti di impresa”] sono
estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di
appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di
progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per
il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali
e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
la determinazione 5/2002 dell'Autorità sui ritardati pagamenti
la Circolare n. 5/2005 dell'ANCE sulla revisione prezzi
la Circolare 4 agosto 2005, n. 871 del Ministero infrastrutture sull'applicazione del decreto caro-ferro
Regolamenti di attuazione
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999),
Per
i decreti di determinazione dei tassi d'interesse di
mora, si veda la pagina dedicata ai tassi
di interesse moratori dal 1962 ad oggi.
il D.M. 30 giugno 2005 (Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004)