L.11 febbraio 1994, n.109
Art. 27. (Direzione dei lavori)
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto
della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono
obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un
direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di
cui al comma 4 dell'articolo 17, l'attivitā di
direzione dei lavori, essa č affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni
pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 24 della
legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17,
comma 4;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di
recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.
[2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili
e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni
di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n.490, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve
comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto
con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.
[comma aggiunto dall'art. 1, co. 7, lett. q) L. 166/2002 e
poi abrogato dall'art.
12 D.Lgs. 30/2004]
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
l'atto
di regolazione 6/1999 dell'Autoritā sull'affidamento di incarichi di
progettazione e direzione dei lavori
la
determinazione 3/2000 dell'Autoritā
sulla clausola di riserva a professionisti residenti in una determinata
Regione
la
determinazione 9/2000 dell'Autoritā
sull'affidamento di incarichi di progettazione e direzione dei lavori da
parte di aziende sanitarie
la determinazione 10/2000 dell'Autoritā sull'affidamento della direzione lavori al progettista
la determinazione 21/2000 dell'Autoritā sull'affidamento della direzione lavori ad un dipendente pubblico
Regolamenti di attuazione
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999),
il Capitolato generale (D.M. 145/2000),in particolare artt. 10 e ss.
il D.M. 294/2000 (art.7), e il D.P.R. 554/1999 (art. 224) per la composizione dell'ufficio di direzione lavori in caso di beni mobili di interesse storico-artistico