L.11 febbraio 1994, n.109
Art. 28. (Collaudi e vigilanza)
1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve
essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre
sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì
i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei
lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di
effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero,
nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di
collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di
collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due
anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di
lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da
quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non
eccedente il milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di
sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il
certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla
data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da
uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo
di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono
nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture,
salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal
responsabile del procedimento. Possono fare parte delle
commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari
amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici
pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare
[comma modificato dall'art. 7, co. 1, lett. r) L. 166/2002]
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere
svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di
progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti
al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro
o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i
componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di
organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica
o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite
certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.
7. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei
lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 27, comma 2,
lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del
procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di
realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve
essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato
di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili purché
denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo.
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
l'atto
di regolazione 6/1999 dell'Autorità sull'affidamento di incarichi di
progettazione e collaudo dei lavori
la determinazione 3/2000 dell'Autorità sull'affidamento di incarichi di progettazione e direzione dei lavori da parte di aziende sanitarie
la
determinazione 21/2000
dell'Autorità sull'affidamento della direzione lavori ad un dipendente
pubblico
la
determinazione 28/2000
dell'Autorità sui criteri di designazione dell'organo di collaudo e sul
compenso spettante
la
determinazione 43/2000
dell'Autorità sulla partecipazione dell'incaricato del collaudo al fondo
di incentivazione ex art. 18
la
determinazione 5/2002 dell'Autorità
sul ritardato pagamento della rata di saldo
la Circolare 20/2004 del Ministero Beni e attività culturali su compensi spettanti a professionisti pubblici dipendenti, incaricati di eseguire operazioni di collaudo.
Regolamenti di attuazione
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999),
il
Capitolato generale (D.M. 145/2000), in particolare l'art.
37
il D.M. 294/2000 (art.7), e il D.P.R. 554/1999 (art. 224) per la composizione dell'organo di collaudo in caso di beni mobili di interesse storico-artistico