L.11 febbraio 1994, n.109
1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle
concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:
a) per i lavori di importo pari o superiore al
controvalore in euro di 5 milioni di DSP, I.V.A. esclusa,
prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonché degli
avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee;
b) per i lavori di importo pari o superiore a un milione di
euro, I.V.A. esclusa,
prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale;
c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, I.V.A. esclusa,
prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale;
d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del
responsabile del procedimento;
e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i
lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini
e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui
sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;
f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della
concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediate
trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c)
del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei
partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione
adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione
dell'opera, del nominativo del direttore dei lavori designato, nonché, entro
trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell’ultimazione dei
lavori, dell’effettuazione del collaudo, dell’importo finale del lavoro [comma
modificato dall'art. 7, co. 1, lett. s, L. 166/2002].
f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori;
f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli
31-bis, commi 2 e 3,
e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i
dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse all'Osservatorio e, qualora
le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di
aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicità, a
carico della parte soccombente, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e
c) del presente comma.
2. Le spese relative alla pubblicità devono essere
inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni
di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui
all'articolo 80, comma 10, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554, il
quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà
effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza
alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione. [comma
modificato dall'art. 7, co. 1, lett. s, L. 166/2002].
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
la nota illustrativa ai bandi di gara dell'Autorità
la
deliberazione
3/2004 dell'Autorità
su pubblicità di bandi di gara
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999),
il Decreto sulla qualificazione (D.P.R. 34/2000), in particolare l'art. 28 e ss.