L.11 febbraio 1994, n.109
1. È demandata alla potestà
regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le
norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con
riferimento:
a)
alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo
e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative
tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori
pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali,
anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle
procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei
lavori e alle relative competenze.
2. Nell'esercizio della
potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995
adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla
presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori
pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma
6. Il predetto
atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici
introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei
principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi,
la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione
antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria
vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per
i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello
schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle
successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di
regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro 45 giorni dalla data di
trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato.
3. Il Governo, nell'ambito
delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo
regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non
richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che
disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della
legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua
pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale che avviene
contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le
modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo
regolamento,dei decreti previsti dalla presente legge e dalle altre disposizioni
legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è
adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il nuovo capitolato generale d'appalto che trova applicazione ai lavori
affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a), della presente
legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad
oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1º giugno 1939, n. 1089 [confronta
ora il D.Lgs. 490/199].
6. Il regolamento, con
riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le
quali è di volta in volta richiamato definisce in particolare:
a)
le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo
4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la
ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il
responsabile del procedimento e il direttore del lavori;
c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'articolo
7;
d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei
costruttori, dei consorzi stabili di cui all'articolo 12,
nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per
l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e
l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'articolo
13, comma 7;
f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei
programmi di cui all'articolo 14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi
progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'articolo
17, comma 7;
i) abrogata;
l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di
scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi
del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490,
anche in deroga agli articoli 16, 19,
20 e 23 della presente legge fatto
salvo quanto specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle
superfici decorate di beni architettonici [lettera così modificata dall'art. 7,
co.1, lett. b L. 166/2002];
m) le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni giudicatrici di
cui all'articolo 21;
n) abrogata;
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo
25;
p) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma 6,
secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità
applicative;
q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del
collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti,
sulle riserve dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite
certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di
rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'articolo
28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e
gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso
d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di
rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali
secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'articolo
29;
t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo
30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali
garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie di
cui al medesimo articolo 30; le modalità di prestazione della
garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'articolo 13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo
33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle
categorie prevalenti ai sensi dell'articolo
18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo
34, comma 1, della presente legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal
titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa
prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori
e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della
predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici,
apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari
pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il
funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da
determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la
spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1° gennaio
1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro della difesa è adottato apposito
regolamento in armonia con le disposizioni della seguente legge, per la
disciplina delle attività del Genio militare, in relazione ai lavori connessi
alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del
suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la
compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed
esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri,
nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla
cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il
Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni
per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia
dalle Organizzazioni Internazionali e dalla Unione Europea.
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
la determinazione 42/2000 dell'Autorità sulle cause di esclusione dalle gare in carenza della prevista normativa regolamentare. (Problemi di diritto transitorio).
Regolamenti di attuazione
In attuazione di questo articolo sono stati emanati:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999)
il nuovo Capitolato generale d'appalto (D.M. 145/2000)
il Regolamento attività Genio militare (D.M. 170/2005)