L.11 febbraio 1994, n.109
Art. 30. (Garanzie e coperture assicurative)
1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici
è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da
prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica [comma così modificato dall'art. 145, comma 50 della Finanziaria
2001], e dall'impegno del
fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora
l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non
aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
[Si veda anche l'art. 24, comma 10 della legge
Comunitaria 2004:
"L’amministrazione aggiudicatrice ovvero il soggetto aggiudicatore di un
appalto pubblico, all’atto di una aggiudicazione definitiva, ne invia
comunicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvedendo allo svincolo delle
garanzie provvisorie eventualmente prestate da questi soggetti per la
partecipazione alla gara".]
2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una
garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20
per cento. [comma modificato dapprima dall'art. 7,
co. 1, lett. t) L. 166/2002 e, da ultimo, dall'art. 3, comma 146 L. 350/2003]
2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi
1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla
cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla
data di presentazione dell'offerta.
2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo,
nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per
cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa
vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della
garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1° gennaio 2004.[comma
introdotto dall'art. 3, comma 147 L. 350/2003]
3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza
assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri
enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una
polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile
verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi [In
attuazione di questo comma si veda il D.M.
Lavori Pubblici 1-12-2000].
5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva
devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza
di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del
progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di
progettazione, anche i maggiori posti che l'amministrazione deve sopportare per
le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera
d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un
massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con
il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di
ECU, I.V.A. esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500.000 ECU,
per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, I.V.A. esclusa. La mancata
presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
6. Prima di iniziare le
procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono
verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la
rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo
16, commi 1 e 2, e la
loro conformità alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento
della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse
stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento, adottato
ai sensi dell'articolo 3, il Governo regola le modalità
di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve
essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può
essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il
progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni
appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da
altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere
munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi
derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.
[comma modificato dall'art. 7, co. 1, lett. t) L.
166/2002]
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo
comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria
possono essere affidati a soggetti scelti nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
[comma aggiunto dall'art. 7, co. 1, lett. t)
L. 166/2002 e,
successivamente, modificato
dall'art. 24 della Legge
Comunitaria 2004]
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla
normativa vigente.
7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che
si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, è
istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di
garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettere a) e b). Il sistema, una volta
istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo
19, comma 1, lettera b), di importo
superiore a 75 milioni di euro.
[comma
modificato dall'art. 7, co. 1, lett. t) L. 166/2002]
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
la
Circolare 7 settembre 2000
del Ministero dei Lavori Pubblici sull'immediata operatività
dell'art. 30 comma 4 dopo il 28 luglio 2000
la determinazione 44/2000 dell'Autorità sulla riduzione del 50% delle cauzioni e garanzie provvisorie
la determinazione 3/2001 dell'Autorità sulle polizze assicurative e l'applicabilità dell'art. 30, co. 2 bis in assenza degli schemi tipo
la deliberazione 181/2002 dell'Autorità sulle polizze assicurative del progettista esecutivo
la determinazione 27/2002 dell'Autorità sulla cauzione definitiva dopo la Merloni quater
l'atto di segnalazione dell'Autorità sulla polizza assicurativa di cui all'art. 30 comma 2bis
la determinazione 21/2003 dell'Autorità sulla riduzione della cauzione della garanzia fidejussoria
la deliberazione 117/2004 dell'Autorità sullo svincolo della cauzione
il comunicato 20 gennaio 2006 dell'Autorità sull'attività di verifica dei progetti
Regolamenti di attuazione
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999),
il
Capitolato generale (D.M. 145/2000), in particolare l'art.
37
il D.M Lavori Pubblici (1 dicembre 2000) di attuazione dell'art. 30, comma 4
il Decreto
Ministero Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123 sugli schemi tipo di
polizze tipo per coperture assicurative previste dall'art. 30 della Merloni.
il Decreto del Presidente della repubblica 30 marzo 2004, n. 115 sull'autorizzazione agli intermediari finanziari a prestare fideiussioni.