L.11 febbraio 1994, n.109
Art. 31. (Piani di sicurezza)
[Si veda ora art.
131 D.Lgs. 163/2006]
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di
piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE
del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992,
e alla relativa normativa nazionale di recepimento. [Vedi D.Lgs.
494/1996]
1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna
dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2:
a) eventuali proposte
integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e
del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di
sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla
lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza,
quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero
il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma
1- bis , nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma
1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i
relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso
d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il
regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della
sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il
direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei
piani di sicurezza.
2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso
d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui
al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, proposte di modificazioni o
integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla
stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie
dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel
piano stesso.
3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di
sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in
corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla
lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non
integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio
1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici e
determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati
trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie,
appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle
categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze
sindacali.
4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con
la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
la
determinazione 12/1999
dell'Autorità sulle norme di sicurezza nei cantieri
la
determinazione 11/2000
dell'Autorità su direzione dei lavori e regolarità contributiva
la
determinazione 37/2000
dell'Autorità sul calcolo degli oneri di sicurezza e
incidenza della manodopera in attesa del regolamento attuativo
la nota illustrativa dell'Autorità sui bandi di gara
la determinazione 2/2001 dell'Autorità sul calcolo degli oneri di sicurezza e incidenza della manodopera in attesa del regolamento attuativo (Integrativa della det. 37/2000)
la Circolare del Ministero del Lavoro 2/2001 sulla redazione del piano operativo di sicurezza
la determinazione 11/2001 dell'Autorità sugli oneri di sicurezza
la determinazione 2/2003 dell'Autorità su carenze del Piano di sicurezza e coordinamento e possibilità di integrazioni in corso d'opera
la determinazione 4/2006 dell'Autorità su Sicurezza nei cantieri e Codice contratti pubblici.
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999),
il Capitolato generale (D.M. 145/2000), in particolare l'art. 5 e l'art. 7