L.11
febbraio 1994, n.109
Art. 31-bis (Norme acceleratorie in materia di contenzioso)
1. Per i lavori pubblici
affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico
dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al
10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento
promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la
relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo,
entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve,
proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano,
nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il soggetto committente. Decorso
tale termine è in facoltà dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'articolo
32. La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere
reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione è altresì
promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo
economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello
stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'articolo
28. Nell'occasione la proposta motivata della commissione è formulata entro
novanta giorni dal predetto ricevimento. [comma modificato dall'art. 7, co.
1, lett. u) L. 166/2002]
1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre
componenti in possesso di specifica idoneità, designati, rispettivamente, il
primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice o
concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti già designati
contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di
mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza della
parte più diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e
degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del
tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non
provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta
giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a
formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la
relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo.
Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico
dei fondi stanziati per i singoli interventi. [comma aggiunto dall'art. 7,
co. 1, lett. u) L. 166/2002]
1-ter. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi
1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha natura
transattiva. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di
assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo
bonario risolutivo delle riserve. [comma aggiunto dall'art. 7, co. 1, lett.
u) L. 166/2002]
1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter
non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario
sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della
commissione è facoltativa ed il responsabile del procedimento può essere
componente della commissione stessa. [comma aggiunto dall'art. 7, co. 1,
lett. u) L. 166/2002]
2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori
pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi
dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,[Ordinanza
di sospensione del TAR] devono essere discussi nel merito entro
novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di
lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di
provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente
possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il
presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo
entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta
all'udienza già fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il
presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che
deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di
memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.
4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori
pubblici sono equiparate agli appalti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie
relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Regolamenti di attuazione
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999),
il
Decreto sugli schemi di programmazione
(D.P.R. 21-6-2000)
il
Capitolato generale (D.M. 145/2000),
art. 10, art.
32
Si veda anche il comunicato 15/5/2001 dell'Autorità sull'obbligo di invio dei verbali relativi agli accordi bonari, la determinazione 22/2001, la determinazione 27/2002 e la deliberazione 249/2003