L.11 febbraio 1994, n.109
Art. 32 (Definizione delle controversie)
1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura
civile, salvo quanto previsto all’articolo
9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
dicembre 2000, n. 398, nonché l’obbligo di applicazione da parte del
collegio arbitrale delle tariffe di cui all’allegato
al predetto regolamento. [Comma
modificato dall'art. 5 della L. 80/2005]
2-bis. All’atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia. [Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 80/2005. La percentuale è stata successivamente modificata dall'art. 1, comma 70 della Finanziaria 2006]
2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell’albo previsto dal regolamento di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi costituiti ai sensi del presente comma si applicano le norme di procedura di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398. [Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 80/2005]
3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo
3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento
della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera
arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di
professionalità per assumere l'incarico di arbitro, nonché la durata
dell'incarico stesso, secondo princìpi di trasparenza, imparzialità e
correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia
gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale
d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio
1962, n. 1063 [Art. 42: il procedimento
amministrativo;Art. 43: l’arbitrato;Art. 44: il tempo del giudizio
arbitrale;Art. 45: il collegio arbitrale;Art. 46: la domanda per
l’arbitrato;Art. 47: la deroga alla competenza arbitrale;Art. 48: la forma
della domanda e deduzione dell’altra parte;Art. 49: l’istanza per la nomina
degli arbitri;Art. 50: il giudizio arbitrale;Art. 51: la pronuncia arbitrale].
Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi
della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già
stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura
camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi
giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono
fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali
in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o
capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del
regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già
costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione [periodo
aggiunto dall'art. 7, co. 1, lett. v) L. 166/2002].
4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti
commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella
materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2 [comma
aggiunto dall'art. 7, co. 1, lett. v) L. 166/2002].
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
la
Circolare 7 settembre 2000
del Ministero lavori Pubblici (in particolare il punto 3)
la
determinazione 52/2000
dell'Autorità di Vigilanza su giudizio arbitrale e regime transitorio
il
Comunicato della Camera Arbitrale (atto del 29 novembre 2000) su iscrizione
agli albi degli arbitri e dei periti
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999),
il
Capitolato generale (D.M. 145/2000),
art. 34
il
Regolamento sulla procedura del
giudizio arbitrale (D.I. 398/2000)