L.11 febbraio 1994, n.109
Art. 33 (Segretezza)
1. Le opere destinate ad attività della Banca d'Italia [parole
aggiunte dall'art. 7, co.
1, lett. z) L. 166/2002]., delle forze armate o dei corpi di polizia per
la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono
richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo
esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato,
dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle
disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori
pubblici, ai sensi del comma 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i
casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i
criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei
lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure.
3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al
controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla
regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività
di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una
relazione al Parlamento.
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999),