L.11
febbraio 1994, n.109
Art. 34 (Subappalto)
1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n.
55, già sostituito
dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito
dal seguente:
"3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
si applicano alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della
presente legge non sia stato ancora pubblicato il bando.
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
la
determinazione 5/1999 dell'Autorità
sul rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante
la determinazione 20/2000
dell'Autorità sul deposito del contratto di subappalto
la nota illustrativa
dell'Autorità sui bandi di gara
la
determinazione 27/2002
dell'Autorità sull'applicazione della L. 166/2002
la
determinazione 31/2002
dell'Autorità su chiarimenti sulla det. 27/2002
la
determinazione
6/2003
dell'Autorità su affidamenti non qualificabili come subappalti
la determinazione 8/2003 dell'Autorità sul pagamento dei subappaltatori
Regolamenti di attuazione
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999), artt.72-75 e 141, art. 232
il decreto sulla qualificazione (D.P.R. 34/2000)