L.11 febbraio 1994, n.109
Art. 37 (Gestione delle casse edili)
1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti
sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al
fine di favorire i processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non
venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione
collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i
versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato
presso gli enti nei quali sono stati iscritti. [1]
[1] L’articolo 9, commi 76 e 77, della legge 415/98 così dispone:
”76. Il termine di cui all’articolo 37 della legge n. 109 è riaperto e fissato in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, qualora l’intesa di cui al medesimo articolo 37 non venga sottoscritta entro i successivi trenta giorni, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dei lavori pubblici, convoca le parti sociali proponendo la sottoscrizione di un protocollo di intesa.
77. Decorso il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 76, le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva”.