L.11 febbraio 1994, n.109
Art.
37-nonies (Privilegio sui crediti)
1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile [Articoli riguardanti i privilegi sui mobili e sopra gli immobili].
2.
Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto
devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il
debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di
credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui
beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo
1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio
risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione
nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della
avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere
effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa
finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
1153 del codice civile,
il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano
acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione
prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il
privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul
corrispettivo.