L.11 febbraio 1994, n.109
Art.
37-octies. (Subentro)
1.
In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi
attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto
potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal
ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione
di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto
del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:
a)
la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e
finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario
all'epoca dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.
2.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le
modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.