L.11 febbraio 1994, n.109
Art.
37 quinquies (Società di progetto)
1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 37-quater. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
1-bis.
I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società
disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel
caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre
che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme
legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative,
regolamentari e contrattuali, che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o
dei servizi a soggetti terzi.
1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma
1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto
diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in
tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un
prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della
società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei
confronti dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo
percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica
amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle
somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci.
Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo
dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale
cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che
hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a
partecipare alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon
adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del
certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società
di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri
investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la
qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento. [comma
aggiunto dall'art. 7, co. 1, lett. dd) L. 166/2002].
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
la
determinazione
8/2000 dell'Autorità sulla natura dei termini per la valutazione
delle proposte
la
determinazione
34/2000 dell'Autorità sul piano economico-finanziario
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999),
il Decreto sugli schemi tipo della programmazione (D.M. 21-6-2000)