L.11 febbraio 1994, n.109
Art.
37-septies (Risoluzione)
1. Qualora il rapporto di concessione sia
risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la
concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
a)
il valore delle opere realizzate pių gli oneri accessori, al netto degli
ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase
di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b)
le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della
risoluzione;
c)
un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per
cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio
ancora da gestire valutata sulla base del piano economico finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate
prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del
concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo
soddisfacimento di detti crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione č
sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le
somme previste dai commi precedenti.