L.11 febbraio 1994, n.109
Art. 37-ter (Valutazione della proposta)
1. [Entro il 31 ottobre di ogni anno: parole soppresse dall'art. 7, co. 1, lett. cc) L. 166/2002] le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo 37-quater il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario della concessione. [periodi aggiunti dall'art. 7, co. 1, lett. bb) L. 166/2002]
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
la
determinazione 8/2000
dell'Autorità sulla natura dei termini per la valutazione delle
proposte
la
determinazione
34/2000 dell'Autorità sul piano economico-finanziario
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999),
il Decreto sugli schemi tipo della programmazione (D.M. 21-6-2000)