L.11 febbraio 1994, n.109

Art. 38 (Applicazione della legge)

 

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero per i beni culturali e ambientali per la realizzazione dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 [Ora Titolo I del D.Lgs. 490/1999], può procedere in deroga agli articoli 16, 20, comma 4, 23, comma 1, e 23, comma 1-bis, limitatamente all'importo dei lavori, nonché all'articolo 25, fermo restando che le percentuali di cui al comma 3 del medesimo articolo 25 possono essere elevate non oltre il limite del 20 per cento e che l’importo in aumento relativo alle varianti che determinano un incremento dell’importo originario del contratto deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.