L.11 febbraio 1994, n.109
Art.
38
(Applicazione
della legge)
1.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero per i beni
culturali e ambientali per la realizzazione dei lavori di scavo, restauro e
manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 [Ora
Titolo I del D.Lgs. 490/1999], può procedere in deroga agli articoli
16, 20, comma 4, 23, comma
1, e 23, comma 1-bis, limitatamente all'importo dei lavori, nonché
all'articolo 25, fermo
restando che le percentuali di cui al comma 3 del medesimo articolo 25
possono
essere elevate non oltre il limite del 20 per cento e che l’importo in aumento
relativo alle varianti che determinano un incremento dell’importo originario
del contratto deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione
dell’opera.