L.11 febbraio 1994, n.109
Art.
38-bis (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale)
1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto,
viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell’aria e
dell’ambiente nelle città, l’approvazione dei progetti definitivi da parte
del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.
[articolo aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera ee), della legge n. 166 del 2002]