L.11 febbraio 1994, n.109

 

Art. 38-bis (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale)

 


1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente nelle città, l’approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.

[articolo aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera ee), della legge n. 166 del 2002]