L.11 febbraio 1994, n.109
Art.
4. (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
1. Al fine di garantire
l'osservanza dei principi di cui all'articolo
1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale,
è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, di seguito denominata "Autorità".
2. L'Autorità opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo
collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata
d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e
delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici,
economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il
presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio
funzionamento.
3. I membri dell'Autorità
durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza,
non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche
pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono
collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera
durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità,
nel limite complessivo di lire
1.250.000.000 annue.
a)
vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori
pubblici;
b) vigila sull'osservanza della disciplina
legislativa e
regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la
regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;
c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il
pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni
particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa
sui lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del
regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella
quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle
concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
1)
alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16,
lettera b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso
d'opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei
concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g)
sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma
10, lettera c);
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo 8.
5.
Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio
dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle unità specializzate
di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché,
per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle
disposizioni della legge 1º giugno 1939, n. 1089 [Vedi
ora il D.Lgs. 490/1999].
6.
Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle
amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori,
nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale,
impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti
relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di
incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta
motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi
del Servizio ispettivo di cui al comma 10, e della collaborazione di altri
organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche
nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai
fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla
conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio
delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
7. Con provvedimento
dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di
cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni
se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità
delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le
informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle
norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di
pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice
amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta
giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della
sanzione avviene mediante ruoli.
8.
Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma
6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni
disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
9.
Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed
i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza
penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che
dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico
erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla
procura generale della Corte dei conti.
10.
Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:
a)
la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis . Il Servizio
ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di competenza
dell'Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi competenti sulle
eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici
dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori
pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per
l'attivazione dei compiti di controllo spettanti all'Amministrazione.
10-ter. Al Servizio ispettivo
è preposto un dirigente generale di livello C ed esso è composto da non più
di 125 unità appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica, di
cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.
10-quater. Sono fatte salve
le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430.
10-quinquies. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi
compreso il trasferimento delle risorse dal centro di responsabilità
"Ispettorato tecnico" dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici all'apposito centro di responsabilità dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
14. L'Osservatorio dei lavori
pubblici è articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi
sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della
articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
15. L'Osservatorio dei lavori
pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite
convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi
sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati,
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI),
dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.
16.
La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti
compiti:
a)
provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i
lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti,
le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di
sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le
disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a
specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti
dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori pubblici
affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le
amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori,
nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui
lavori pubblici;
e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati
raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia
contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione
delle amministrazioni interessate.
16-bis. In relazione alle
attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i
beni sottoposti alle disposizioni della legge 1º giugno 1939, n. 1089 [Vedi
ora il D.Lgs. 490/1999], i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma
16 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su
comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente
sede nel capoluogo di regione, da effettuarsi per il tramite della sezione
regionale dell'Osservatorio.
17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per
lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro,
entro trenta giorni dalla data del verbale di gara
o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione
dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati,
l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario
e del progettista e, entro sessanta giorni dalla
data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e
l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del
lavoro. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000
euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di
avanzamento. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire
i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è
elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri. [Comma
così modificato dall'art. 7, co. 1, lett. c) L. 166/2002]
18.
I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale,
provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio
dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
l'atto di regolazione 15/2000 dell'Autorità sull'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 4, comma 7
Regolamenti di attuazione
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999), artt.3-6
il decreto sulla qualificazione (D.P.R. 34/2000)