L.11 febbraio 1994, n.109
Art. 5.
(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e del
Servizio ispettivo e norme finanziarie)
1. Al personale dell'Autorità
si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni.
2. La segreteria tecnica di
cui all'articolo 4, comma 10, lettera a), è composta da non più di 50 unità,
ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente
generale di livello C.
4. L'Osservatorio dei lavori
pubblici di cui all'articolo 4, comma 10, lettera c),
al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 59
unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.
5. Per le finalità di cui al
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è
istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità; alla
copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il
ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché, in via subordinata,
alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. (...) Al personale
dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché
di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed industriale.
Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale dell'Autorità è
attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5-bis. In sede di prima
applicazione della presente legge, si provvede alla copertura dei posti in
organico del Servizio ispettivo, in via prioritaria, mediante il personale
assunto in esito ai concorsi per esami di cui all'articolo 13, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, e, in subordine, mediante il personale assunto
nell'ambito del sistema di programmazione delle assunzioni previsto
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per il restante personale
si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui
al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché,
in via subordinata, con il ricorso alle procedure di concorso di cui al medesimo
decreto.
6. L'Autorità provvede alla
gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo
iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Su proposta dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito
regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.
7. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.040 milioni
per l'anno 1995 e in lire 13.680 per l'anno 1996, e in lire 13.320 milioni a
decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1995, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori
pubblici. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
7-bis. L'Autorità provvede
alla definizione delle risorse necessarie per le
sezioni regionali dell'Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilità di
bilancio.
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
l'atto di regolazione 15/2000 dell'Autorità sull'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 4, comma 7
Regolamenti di attuazione
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999), artt.3-6
il decreto sulla qualificazione (D.P.R. 34/2000)