L.11 febbraio 1994, n.109
Art. 6 (Modifica dell'organizzazione e delle competenze del Consiglio
superiore dei lavori pubblici)
1. E’ garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché
l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. L'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, [Legge
recante norme su Organi consultivi in materia di opere pubbliche]
è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni. Le funzioni di Presidente di sezione sono attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici”.
3. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, terzo
comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, [Legge recante
norme su Modificazioni a disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460,
sulla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e della legge 17
agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori] sono altresì garantiti:
a)
l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;
b)
l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;
c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi
entro il 1° gennaio 1996 si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei
lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del
Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri
organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza
delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei
comitati tecnici amministrativi. Sono fatte salve le competenze del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui
progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25
milioni di ECU, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche
amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano
richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le
competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai Comitati tecnici
amministrativi presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui
composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4.
Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti
elementi di particolare rilevanza e complessità, il Provveditore sottopone il
progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere dei Consiglio
superiore.
5-bis. Le adunanze delle Sezioni e dell'Assemblea generale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei
componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.
5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro 45
giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento
prosegue prescindendo dal parere omesso e l’amministrazione motiva
autonomamente l’atto amministrativo da emanare.