L.11 febbraio 1994, n.109
Art.
7 (Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica
amministrazione)
1.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive
modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni
singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le
fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relative alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 [Legge recante norme su “Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza”] e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
[7. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell'accordo di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, la conferenza di servizi è convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario].[Comma abrogato dall'art. 14 della legge di semplificazione 1999, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3 della L. 241/1990 come sostituito dall'art. 9 della stessa legge]
[8. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme].[Comma abrogato dall'art. 14 della legge di semplificazione 1999, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3 della L. 241/1990 come sostituito dall'art. 9 della stessa legge]
[9.
Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori
della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le
determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata].
[10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione].[Comma abrogato dall'art. 14 della legge di semplificazione 1999, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3 della L. 241/1990 come sostituito dall'art. 9 della stessa legge]
[11. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento].[Comma abrogato dall'art. 14 della legge di semplificazione 1999, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3 della L. 241/1990 come sostituito dall'art. 9 della stessa legge]
[12. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti].[Comma abrogato dall'art. 14 della legge di semplificazione 1999, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3 della L. 241/1990 come sostituito dall'art. 9 della stessa legge]
[13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso].[Comma abrogato dall'art. 14 della legge di semplificazione 1999, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3 della L. 241/1990 come sostituito dall'art. 9 della stessa legge]
[14. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i principi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale].[Comma abrogato dall'art. 14 della legge di semplificazione 1999, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3 della L. 241/1990 come sostituito dall'art. 9 della stessa legge]
15.
Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie
centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere interrotto per
non più di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di
chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6
dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367 [Sospensione dei termini dal 1° dicembre di
ciascun anno al 31 gennaio dell'anno successivo].
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
la
determinazione 6/2000
dell'Autorità su S.p.A. e nomina del responsabile del procedimento
la
determinazione 49/2000
dell'Autorità su rimborsi spese e compensi del responsabile del procedimento
la determinazione 10/2001
dell'Autorità su problemi in materia di responsabile del procedimento
la comunicazione 24/1/2002 dell'Autorità su certificati di esecuzione lavori
Regolamenti di attuazione
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999), artt.7-8, art. 9, art. 49