L.11 febbraio 1994, n.109
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo
1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici
devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi della
qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i
prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai
medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa
vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in
materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi
titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a
150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori
stessi.
[Vedi ora il D.P.R.
25 gennaio 2000, n. 34]
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di
attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo
4,
sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità
medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a
carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli
organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei
soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere [lettera così modificata dall'art. 7, co. 1, lett. d, L 166/2002];
c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;
e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;
g) le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa [lettera così modificata dall'art. 7, co. 1, lett. e), L 166/2002 e poi abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 30/2004];
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4.
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità
dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei
costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge
10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e
non soppresse ai sensi del presente articolo.[Vedi ora
il comma 8]
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei
costruttori dispone la sospensione da 3 a 6 mesi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24,
primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta
fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure
di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo
periodo, sono abrogate le norme incompatibili relativa alla sospensione e alla
cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono
inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente [Vedi
ora il comma 8]. A
decorrere dal 1° gennaio 2000 all'esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni
appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
8. A decorrere dal 1 gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti
esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3
del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata,
per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di
fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2 [A
decorrere dal 1° gennaio 2001 tale comma si applica anche alle Regioni eccetto
che per gli albi istituiti nel settore agricolo-forestale: cfr. art. 65, comma 7
della L. 388/2000, Finanziaria 2001].
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2
e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti di cui alla dei requisiti
di cui alla lettera c) del comma 3 è accertata in base al
certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese
nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in
base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi
Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese
italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1 gennaio 2000, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n.
57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge
19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
3 dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione
alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui
alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai
sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e
integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti
di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3
dell'articolo 9.
11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle
procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla
documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del
possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese
italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2,
stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non
intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla
data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative
misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria,
previste rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2
dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese
certificate, del 50 per cento. [Comma
modificato dall'art. 24 della L.62/2005, Legge Comunitaria 2004]
11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di
ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere
affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.
11-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i
requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori. È
facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui
al presente comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui
si riferisce l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo
all'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento,
potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente
realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti
[Vedi ora
D.M.
294/2000].
11-septies. Nel caso di
forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico
inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti
qualificati ai sensi del presente articolo.
[cfr. anche art.
1, comma 5 della cd. Legge Salvi e la determinazione
3/2005 dell'Autorità di Vigilanza]
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
la determinazione 23/2000 dell'Autorità sui requisiti delle SOA
la determinazione 24/2000 dell'Autorità sull'attrezzatura informatica delle SOA
la determinazione 36/2000 dell'Autorità sulla relazione riservata sul comportamento dell'impresa
la determinazione 41/2000 dell'Autorità sulle procedure delle SOA nell'attività di attestazione
la determinazione 44/2000 dell'Autorità sulla riduzione del 50% delle cauzioni e garanzie provvisorie
la determinazione 47/2000 dell'Autorità sulla documentazione per dimostrare il possesso dei requisiti generali
la determinazione 48/2000 dell'Autorità sulle procedure delle SOA nell'attività di attestazione
la determinazione 50/2000 dell'Autorità sulle ulteriori procedure delle SOA nell'attività di attestazione
la determinazione 56/2000 dell'Autorità con chiarimenti sui criteri cui devono attenersi le SOA nell'attività di attestazione
la determinazione 6/2001 dell'Autorità con ulteriori chiarimenti sui criteri cui devono attenersi le SOA nell'attività di attestazione
la determinazione 27/2002 dell'Autorità con chiarimenti sulla qualificazione dopo la Merloni quater
la determinazione 11/2003 dell'Autorità su certificazione di sistema qualità e dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema qualità
la determinazione 21/2003 dell'Autorità su riduzione della cauzione e della garanzia fidejussoria
la determinazione 12/2004 dell'Autorità su modalità di dimostrazione del possesso sistema qualità aziendale
Regolamenti di attuazione
In attuazione di questo articolo si confronti:
il Regolamento generale (D.P.R. 554/1999), artt.72-75 e 98
il decreto sulla qualificazione (D.P.R. 34/2000)
il decreto sulla qualificazione per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili (D.M. 294/2000)