L.11 febbraio 1994, n.109
Art. 9 (Norme in materia di partecipazione alle gare)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo
8, fino al 31 dicembre 1999 la
partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì
ammessa in base alle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e
successive modificazioni e integrazioni, e al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come
integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono
integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene al periodo
di riferimento nonché alla determinazione dei parametri e dei coefficienti,
differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la
partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il
comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale
sistema di categorie in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai
criteri di cui al comma 2 [La
suddivisione delle categorie in opere specializzate è stata effettuata con D.M
15 maggio 1998, n. 304. Vedi ora gli allegati al D.P.R.
34/2000]. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in
ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e
specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della
idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della
capacità finanziaria ed imprenditoriale.
4. Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita categoria per le
attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a
tutela ai sensi della legge
1° giugno 1939, n. 1089 [Vedi ora il D.Lgs.
490/1999] e successive
modificazioni.
4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale
dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del comitato regionale.
Interpretazioni
Su questo articolo si confronti:
la determinazione 14/1999 dell'Autorità sull'applicazione del D.P.C.M. 55/1991
la determinazione 15/1999 dell'Autorità sui requisiti di capacità tecnica e finanziaria nei bandi
Regolamenti di attuazione
In attuazione di questo articolo si confronti:
il decreto sulla qualificazione (D.P.R. 34/2000)